Quadro Normativo – Gestione Energia, Impianti Termici, Prevenzione Incendi, Diagnosi Energetiche

La seguente sintesi riporta i principali riferimenti normativi a livello europeo, nazionale, regionale (Lombardia) e comunale (Milano) in materia di gestione dell’energia, impianti termici, prevenzione incendi e diagnosi energetiche. Vengono evidenziati i punti chiave di ciascuna norma, eventuali aggiornamenti recenti e le implicazioni pratiche per un Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) operante in Lombardia. I riferimenti normativi precisi sono forniti a supporto di ogni sezione.

Normativa Europea (UE)

A livello UE, le direttive quadro definiscono gli obblighi generali in tema di efficienza energetica, prestazione degli edifici e sicurezza, che gli Stati membri recepiscono nel proprio ordinamento. Di seguito le principali norme europee rilevanti:

Normativa UE Oggetto e Contenuti Chiave Aggiornamenti Recenti Implicazioni per EGE
Direttiva 2012/27/UE – Efficienza Energetica (EED) Introduce un quadro comune per promuovere l’uso efficiente dell’energia. Include obblighi come audit energetici periodici per le grandi imprese (art. 8) e obiettivi nazionali di risparmio​

nextville.it

.

Direttiva (UE) 2018/2002 ha rafforzato gli obiettivi al 2030, e Direttiva (UE) 2023/1791 (rifusione EED) è entrata in vigore il 10/10/2023​

efficienzaenergetica.enea.it

, aumentando il target di riduzione consumi finali (–11,7% al 2030 collettivo UE)​

anit.it

.

Richiede all’EGE di effettuare o verificare diagnosi energetiche conformi per i clienti soggetti all’obbligo. Prevede maggiore enfasi futura sull’efficienza first in tutti i settori.
Direttiva 2010/31/UE – Prestazione Energetica Edifici (EPBD) Stabilisce requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, l’obbligo di quasi-zero energy buildings (nZEB) per edifici nuovi (dal 2020 per edifici pubblici, 2021 tutti gli edifici)​

irenlucegas.it

, e sistemi di ispezione periodica per caldaie >70 kW e climatizzatori >12 kW.

Direttiva (UE) 2018/844 ha introdotto standard più elevati (infrastrutture per la ricarica elettrica, edifici smart) e nel 2023 il Parlamento UE ha approvato la proposta di EPBD recast (“direttiva case green”) con target di zero emission per nuovi edifici dal 2028 e miglioramento degli edifici esistenti (≥ classe energetica E entro 2030 e D entro 2033)​

gruppoiren.it

. Previsto phase-out combustibili fossili per riscaldamento al 2035​

gruppoiren.it

.

Gli EGE dovranno supportare la conformità a standard energetici edilizi sempre più stringenti (es. nZEB obbligatori) e pianificare interventi di riqualificazione per portare gli edifici dei clienti alle classi richieste. L’eventuale messa al bando di caldaie fossili implica la necessità di soluzioni alternative (pompe di calore, FER).
Direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE (Ecodesign ed Etichettatura) Fissano requisiti di progettazione ecocompatibile per apparecchi (es. caldaie, generatori) e etichette energetiche. Esempio: Regolamenti UE impongono rendimenti minimi alle caldaie e classi energetiche sugli impianti termici. Norme Ecodesign ed Energy Labelling aggiornate regolarmente (es. Regolamenti 2013/813/UE per caldaie, 2017/1369/UE per etichette). Contribuiscono al ritiro dal mercato di generatori inefficienti. L’EGE deve tenerne conto nel proporre sostituzione di impianti: solo apparecchi conformi (es. caldaie a condensazione ad alta efficienza) possono essere installati. Facilita la valutazione comparativa tramite classi energetiche.
Direttiva 2018/2001/UE – Energie Rinnovabili (RED II) Promuove l’uso di fonti rinnovabili anche nel riscaldamento/raffrescamento. Richiede quote minime di FER nei nuovi edifici e negli interventi rilevanti. Sostituita da Direttiva (UE) 2023/… (RED III) con obiettivi più ambiziosi al 2030 (ad es. quota di FER nei sistemi di riscaldamento +1,1% annuo). Impone all’EGE di favorire integrazione di FER termiche (solare termico, biomasse sostenibili, pompe di calore) negli impianti termici per rispettare requisiti di legge e accedere ad incentivi.

Nota: In ambito prevenzione incendi, non esiste una direttiva UE specifica per gli impianti termici civili; la sicurezza antincendio degli edifici è demandata alle normative nazionali. Tuttavia, principi generali di sicurezza e norme tecniche europee (es. norme EN) vengono recepiti negli ordinamenti interni.

Normativa Nazionale (Italia)

L’Italia ha recepito le direttive UE con varie leggi e decreti, definendo obblighi specifici per aziende, edifici e impianti. Di seguito le norme nazionali chiave suddivise per tema:

Efficienza Energetica e Gestione dell’Energia (Italia)

  • Legge 10/1991: prima legge quadro sul risparmio energetico. Ha introdotto l’obbligo per grandi consumatori di nominare un Energy Manager (Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia) presso aziende >10.000 tep/anno (industria) o >1.000 tep (altri settori). L’Energy Manager nominato ai sensi della L.10/91 non è obbligato a essere certificato EGE​

assolombarda.it

, ma spesso coincide con tale figura professionale. La legge 10/91 ha inoltre introdotto la Relazione tecnica “ex Legge 10” per i nuovi edifici (progetto termotecnico) e misure per il contenimento dei consumi negli edifici.

  • D.Lgs. 115/2008: recepisce la direttiva 2006/32/CE (servizi energetici). Ha definito in Italia le ESCO (Energy Service Company) e posto le basi per la certificazione volontaria degli EGE e delle ESCO. Ha introdotto il meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) estendendolo ad altri settori, e previsto schemi di qualificazione per operatori energetici (anticipando in parte quanto poi reso obbligatorio da D.Lgs. 102/2014).
  • D.Lgs. 102/2014: attua la direttiva 2012/27/UE. È il cardine normativo sull’efficienza energetica in Italia. Art. 8 – Diagnosi energetiche: impone alle grandi imprese (oltre 250 dipendenti o fatturato >50 mln €) e alle imprese energivore di eseguire una diagnosi energetica ogni 4 anni, a partire dal 5 dicembre 2015​

nextville.it

. Le diagnosi devono essere condotte da società ESCO o EGE certificati secondo UNI CEI 11352 e 11339​

assolombarda.it

. Dal 18 luglio 2016, infatti, le diagnosi obbligatorie (art.8 D.Lgs.102) possono essere svolte solo da EGE certificati UNI 11339 o ESCO certificate UNI 11352​

assolombarda.it

. Il decreto 102/2014 ha previsto anche che i TEE (certificati bianchi) possano essere richiesti solo da ESCO/EGE certificati​

assolombarda.it

, e misure come: obbligo di contabilizzazione del calore nei condomini con riscaldamento centralizzato, programmi di formazione, riqualificazione 3% annua edifici pubblici, fondo nazionale efficienza energetica, etc.

Aggiornamenti: il D.Lgs. 73/2020 ha aggiornato il 102/2014 recependo la direttiva 2018/2002/UE. Ha innalzato l’obiettivo cumulato di risparmio al 2030 e rafforzato le misure sugli audit (maggiori controlli e sanzioni per chi omette la diagnosi). Inoltre, dal 2020 il MiSE (ora MiTE/MASE) ha attivato un portale ENEA per comunicare gli audit e monitorarne l’esito. In parallelo, la norma UNI CEI 11339:2009 sugli EGE è in aggiornamento per allinearsi alle nuove esigenze (in attesa di edizione aggiornata). La nuova direttiva EED 2023 richiederà un ulteriore decreto di recepimento entro ottobre 2025, che potrà ampliare gli obblighi (ad es. riduzione soglia per audit obbligatori, maggior ruolo settore pubblico, ecc.).

  • Incentivi collegati: il Conto Termico (D.M. 16/02/2016) ha reso obbligatoria la diagnosi energetica pre-intervento per accedere a incentivi su interventi di efficientamento importanti (es. isolamento involucro, sostituzione caldaie >100 kW)​

nextville.it

nextville.it

, finanziando fino al 100% della spesa per la diagnosi e l’APE per le Pubbliche Amministrazioni (50% per privati)​

nextville.it

. Questo ha incentivato ulteriormente le diagnosi volontarie. Inoltre, la disciplina dei TEE continua a sostenere progetti di efficienza: un EGE certificato può predisporre progetti standardizzati o a consuntivo per ottenere titoli di risparmio energetico.

Impianti Termici ed Efficienza Energetica degli Edifici (Italia)

  • D.P.R. 412/1993 e D.P.R. 551/1999: regolamenti attuativi della L.10/91 (ora in parte superati). Hanno definito i parametri progettuali degli impianti termici negli edifici: ad esempio le temperature massime degli ambienti, la suddivisione in zone climatiche e i periodi annuali di accensione degli impianti di riscaldamento in ciascuna zona. Queste disposizioni sono state in seguito riviste ma restano come base (es: Milano in Zona E con 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile, salvo deroghe) – criteri poi confermati dal D.P.R. 74/2013.
  • D.Lgs. 192/2005: recepisce la direttiva 2002/91/CE (poi aggiornata dalla 2010/31/UE) sulla prestazione energetica nell’edilizia. Stabilisce i requisiti minimi di isolamento termico e rendimento impianti per edifici nuovi e ristrutturazioni rilevanti, nonché l’obbligo di redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) in caso di nuova costruzione, vendita o locazione. Il decreto 192/05 è stato più volte modificato (D.Lgs. 311/2006, D.L. 63/2013 conv. L.90/2013, D.Lgs. 48/2020) per inasprire i limiti e adeguarsi alle EPBD successive. Oggi richiede che tutti i nuovi edifici siano NZEB dal 1/1/2021​

irenlucegas.it

. Sono previsti specifici valori di rendimento per gli impianti termici e obblighi di integrazione di fonti rinnovabili (coordinati con D.Lgs. 28/2011 e D.Lgs. 199/2021 – vedi dopo). Il MiSE ha emanato i decreti attuativi del 26 giugno 2015 (requisiti minimi, schemi di relazione tecnica ex L.10, nuove metodologie di calcolo e Linee guida APE uniformi a livello nazionale).

Aggiornamenti: il D.Lgs. 48/2020 (recepimento Dir. 2018/844) ha modificato il 192/2005 introducendo, tra l’altro, il concetto di “edificio a zero emissioni”, obblighi di installazione di punti ricarica elettrica in edifici non residenziali grandi, e ha aggiornato la definizione di ristrutturazione importante. Inoltre, ha rafforzato gli standard NZEB e imposto che dal 2021 tutti gli edifici nuovi siano NZEB. Ha introdotto strumenti come il Libro fabbricato digitale e previsto l’implementazione del Smart Readiness Indicator (SRI) a livello volontario. Ulteriori inasprimenti sono attesi con il prossimo recepimento della nuova EPBD “case green” (che potrebbe introdurre obblighi di riqualificazione per gli edifici esistenti più energivori).

  • D.Lgs. 28/2011: attua la direttiva FER 2009/28/CE. Impone, per edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti, una quota minima di energia rinnovabile per la copertura dei consumi di riscaldamento, raffrescamento e ACS. Ad esempio, fino al 2021 richiedeva almeno il 50% del fabbisogno ACS da FER (solare termico, pompe di calore, ecc.). Il D.Lgs. 199/2021 (recepimento RED II) ha elevato tali percentuali: oggi è richiesto un contributo FER ancora maggiore (indicativamente ~60%) e sono vietati nuovi impianti termici a combustibili fossili negli edifici NZEB pubblici dal 2024. L’EGE deve verificare che nei progetti edilizi seguiti queste soglie siano rispettate, per evitare sanzioni in sede di agibilità.
  • D.P.R. 74/2013: regolamento sulla gestione degli impianti termici negli edifici, in attuazione dell’art. 9 della direttiva 2010/31/UE. Definisce i criteri generali per esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva. Stabilisce: la figura di Responsabile d’impianto (proprietario o terzo responsabile delegato) con obblighi di tenuta del libretto d’impianto e di far eseguire le manutenzioni a tecnici abilitati; la periodicità dei controlli di efficienza energetica (analisi fumi) in base al tipo e potenza del generatore; le ispezioni a campione da parte dell’autorità competente (Province/Regioni) sugli impianti. Il DPR 74/2013 ha uniformato a livello nazionale le cadenze di manutenzione (almeno ogni 2 anni per caldaie a gas >100 kW, ogni 4 anni per <100 kW, ecc., salvo indicazioni diverse del fabbricante) e le temperature massime (19±2 °C in inverno negli edifici, 26±2 °C in estate dove climatizzati). Ha confermato la zonizzazione climatica e i periodi di accensione originariamente fissati dal DPR 412/93. In Lombardia, alcune disposizioni del DPR 74/2013 sono state ulteriormente dettagliate da norme regionali (vedi sezione Lombardia).
  • D.M. 10 febbraio 2014: ha introdotto i nuovi modelli unificati di Libretto di impianto e Rapporto di controllo di efficienza energetica, obbligatori in tutta Italia dal 2014, permettendo una raccolta dati coerente nel catasto impianti regionale.
  • D.M. 37/2008: regolamenta la sicurezza degli impianti tecnologici negli edifici (sostituendo la vecchia Legge 46/90). Impone che l’installazione, trasformazione e manutenzione straordinaria di impianti termici (oltre che elettrici, gas, etc.) sia eseguita solo da imprese abilitate iscritte negli appositi registri​

assolombarda.it

. Al termine dei lavori su un impianto termico, va rilasciata la Dichiarazione di Conformità (DiCo) secondo DM 37/08​

assolombarda.it

. Questo decreto incide sull’attività dell’EGE quando coordina interventi sugli impianti: deve accertarsi che vengano coinvolti installatori qualificati e che le certificazioni di conformità e progetti (se richiesti) siano prodotti, nel rispetto anche delle norme UNI (es. UNI 8364 per centrali termiche) e delle normative antincendio.

Prevenzione Incendi e Sicurezza Antincendio (Italia)

La normativa antincendio per impianti termici e centrali termiche è di competenza nazionale, con il Corpo dei Vigili del Fuoco. Un EGE deve conoscerla poiché la realizzazione o modifica di impianti di generazione calore può comportare obblighi antincendio. I riferimenti principali:

  • D.P.R. 151/2011: individua le attività soggette a prevenzione incendi e le classifica in tre categorie A, B, C (rischio crescente) con relative procedure di autorizzazione (SCIA antincendi, progetto VVF, Certificato Prevenzione Incendi). Gli impianti termici alimentati da combustibili liquidi/gassosi con potenza >116 kW sono elencati al punto 74 del DPR 151. In particolare, un impianto termico >116 kW e ≤350 kW ricade in categoria A (basso rischio), >350 kW ≤700 kW in categoria B, oltre 700 kW in categoria C​

vigilfuoco.it

vigilfuoco.it

. Ciò significa che, ad esempio, una caldaia da 200 kW richiede una SCIA antincendi (categoria A, con asseverazione), mentre una centrale termica da 800 kW necessita approvazione preventiva del progetto da parte dei VVF (categoria C). Il DPR 151/2011 ha semplificato l’iter rispetto al previgente DM 16/02/1982, ma ha mantenuto la soglia di assoggettabilità a 116 kW (~100.000 kcal/h).

  • Regola tecnica antincendi per centrali termiche: per molto tempo è stata il D.M. 12 aprile 1996, che fissava i requisiti di sicurezza per le centrali termiche a gas o combustibili liquidi >35 kW (locale impianti, aerazione, dispositivi di intercettazione, distanze di sicurezza, estintori, ecc.). Tale DM 12/04/1996 è stato sostituito integralmente dal D.M. 8 novembre 2019

vigilfuoco.it

vigilfuoco.it

. Il nuovo DM 08/11/2019 ha incorporato le centrali termiche nel moderno Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015 e s.m.i.), come Regola Tecnica Verticale (RTV). Importante: non sono richiesti adeguamenti per gli impianti esistenti conformi al DM 1996​

vigilfuoco.it

, dunque le vecchie centrali a norma restano valide, mentre le nuove o ristrutturate devono rispettare le misure del 2019. Il DM 8/11/2019 copre anche gli impianti tra 35 kW e 116 kW (pur non soggetti a CPI): ciò fornisce criteri di sicurezza uniformi pure per le caldaie di medie dimensioni non assoggettate a controllo VVF.

  • Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3/08/2015, aggiornato): approccio prestazionale e flessibile alla progettazione antincendio. Pur principalmente rivolto a grandi edifici/attività, include regole tecniche per locali impianti tecnologici. Un EGE, pur non svolgendo il ruolo di progettista antincendio, deve coordinarsi col professionista antincendio affinché una nuova centrale termica o gruppo frigo rispetti le norme (ad es. resistenza al fuoco dei locali, ventilazione, rilevazione perdite gas, distanze di sicurezza, ecc.). Il Codice è stato aggiornato da vari decreti (es. DM 18/10/2019, DM 14/02/2020, DM 06/04/2020) e contiene una specifica RTV per impianti per la produzione calore (sezione V.14). Per piccoli generatori domestici (<35 kW) valgono le norme UNI 7129 (gas) o altre buone pratiche, ma oltre tale soglia ci si riferisce al Codice/DM 2019.
  • D.M. 7 agosto 2012: (meno rilevante per EGE) disciplina le modalità di presentazione delle istanze antincendio e le deroghe, mentre D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) richiama il rispetto delle norme antincendio nei luoghi di lavoro e impone estintori, vie di esodo, formazione emergenze anche per centrali termiche in aziende.

Implicazioni pratiche: un EGE che propone la sostituzione di un generatore di calore >116 kW in un’azienda lombarda dovrà verificare se serve aggiornare la SCIA antincendi. Se l’impianto supera 20 anni, potrebbe non essere adeguato alle norme attuali: ad esempio, l’assenza di rilevatori gas o ventilazione non conforme andrà sanata. Inoltre, in fase di audit energetico, l’EGE segnala se la centrale termica non dispone di CPI pur dovuto. La collaborazione con tecnici antincendio è fondamentale per coniugare efficienza e sicurezza.

Normativa Regionale – Lombardia

La Regione Lombardia ha esercitato le proprie competenze legislative in materia di energia ed edilizia con norme spesso più restrittive o specifiche rispetto al quadro nazionale, dato il forte interesse alla qualità dell’aria e al risparmio energetico. Un EGE in Lombardia deve conoscere queste peculiarità regionali:

  • Legge Regionale 24/2006 (Lombardia): ha anticipato l’attuazione regionale della direttiva EPBD prima ancora dei decreti nazionali. Istituì il sistema di certificazione energetica degli edifici lombardo (CENED) e pose limiti più stringenti ai consumi negli edifici nuovi/ristrutturati in Lombardia. Sebbene molte disposizioni siano state allineate poi ai decreti statali, la Lombardia mantiene un proprio Catasto energetico (CEER) e linea di certificazione (attestati di prestazione energetica regionali attraverso il portale CENED). La LR 24/2006 ha posto le basi per successive delibere regionali in materia.
  • Testo Unico Efficienza Energetica Edifici – Decreto n. 18546/2019: pubblicato sul B.U.R.L. il 4/1/2020​

anit.it

, è l’attuale riferimento organico regionale. Ha sostituito la precedente DGR 2456/2017​

anit.it

, consolidando in un unico testo tutte le disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici in Lombardia. Esso integra i requisiti nazionali del D.Lgs.192/05 con alcune aggiunte: ad esempio, regole di calcolo specifiche (metodo di calcolo CENED), trattazione dettagliata dei ponti termici (che il Decreto 18546/2019 ha ulteriormente precisato negli Allegati, es. nuova metodologia per ponti termici in riqualificazione​

anit.it

) e standard leggermente più performanti in taluni casi. In pratica, in Lombardia i progettisti devono seguire questo Testo Unico regionale (e relativi allegati tecnici) per le relazioni ex L.10 ed APE, che recepisce i minimi nazionali ma con adattamenti locali. L’EGE deve assicurarsi che, negli interventi su edifici lombardi, si utilizzino le procedure CENED e si rispettino i valori limite regionali, che possono differire (spesso più stringenti) da quelli nazionali generici.

  • Impianti termici civili – D.G.R. 5 agosto 2020 n. 3502: aggiornata disciplina regionale su installazione, esercizio, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici civili

regione.lombardia.it

regione.lombardia.it

. La DGR 3502/2020 è stata emanata anche in risposta al DPR 74/2013, adattando alcuni criteri alla realtà lombarda e introducendo misure aggiuntive per il risanamento ambientale. Principali punti: obbligo di registro nel Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT) per tutti gli impianti; targatura univoca di ogni impianto (targa adesiva con QR code) dal 15/10/2014​

assolombarda.it

; pagamento di contributi regionali ad ogni manutenzione (cosiddetto “bollino” caldaia) per finanziare ispezioni​

assolombarda.it

assolombarda.it

; esenzione contributi per impianti solo pompe di calore, solare termico o allacciati a teleriscaldamento​

assolombarda.it

. La DGR 3502 inoltre stabilisce i rendimenti minimi degli impianti in servizio (richiamando quelli nazionali) e regola le ispezioni: in Lombardia l’attività ispettiva è delegata alle Province/Città Metropolitane, con priorità agli impianti vetusti o inquinanti.

Decreto Attuativo 8224/2021: ha emanato le Disposizioni operative per applicare la DGR 3502/2020​

regione.lombardia.it

regione.lombardia.it

. Fornisce istruzioni pratiche a manutentori e ispettori (modulistica, procedure CURIT, sanzioni). Include tra l’altro schede per la verifica documentale e tecnica durante le ispezioni.

Focus Vecchi impianti: La Lombardia pone particolare attenzione agli impianti datati. La DGR 816/2023, richiamando la DGR 3502, ha confermato che per gli impianti termici civili >15 anni e potenza >116,3 kW si segua una verifica in due fasi

assolombarda.it

: (1) controllo del rispetto delle norme di efficienza energetica; (2) richiesta al responsabile di presentare una relazione asseverata che dimostri che il rendimento medio stagionale dell’impianto supera il limite 65 + 3 log Pn (formula dipendente dalla potenza)​

assolombarda.it

assolombarda.it

. Se l’efficienza risultasse sotto tale soglia, il responsabile deve, entro il 31 luglio della stagione termica successiva, sostituire il generatore >15 anni (se economicamente sostenibile) o in alternativa eseguire interventi migliorativi equivalenti​

assolombarda.it

assolombarda.it

. Questo di fatto impone un ammodernamento dei vecchi impianti poco efficienti, a meno di comprovata diseconomicità della sostituzione (payback >10 anni)​

assolombarda.it

. In pratica, un EGE in Lombardia dovrà pianificare con i clienti la sostituzione delle caldaie datate oltre i 15 anni se a bassa efficienza, per ottemperare a questi obblighi regionali ed evitare provvedimenti durante le ispezioni.

  • Biomasse legnose – D.G.R. 11 ottobre 2021 n. 5360: specifica disposizioni per gli impianti termici a biomassa legnosa (stufe, caldaie pellet/legna) in Lombardia​

regione.lombardia.it

. Si applica agli impianti civili 5 kW–3 MW, inclusi caminetti chiusi e cucine economiche usati per riscaldamento​

assolombarda.it

. Escluse solo biomasse per teleriscaldamento, processi produttivi, usi temporanei​

assolombarda.it

. La norma impone controlli e manutenzioni analoghi alle caldaie tradizionali, e ha introdotto una classificazione ambientale (stelle) per generatori a biomassa: dal 1° gennaio 2020 in Lombardia è vietato installare generatori a biomassa < 3 stelle, e dal 1° gennaio 2022 vietato usare quelli < 2 stelle (misure contenute nel PRIA – Piano Regionale Inquinamento Atmosferico). Un EGE deve pertanto considerare anche le stufe/caldaie a biomassa nei propri audit, verificando che rispettino i limiti di emissione regionali e consigliandone la sostituzione se obsolete.

  • Altre norme regionali: Lombardia ha emanato varie DGR per incentivare l’efficienza: es. DGR 3509/2020 prevede riduzioni del contributo di costruzione per edifici ad alta efficienza energetica; bandi regionali per diagnosi energetiche nelle PMI (cofinanziati con fondi POR FESR); obbligo di contabilizzazione del calore esteso a livello regionale già dal 2007 (anticipando il D.Lgs. 102/14). Inoltre, il Piano Aria Clima regionale integra misure sugli impianti termici (come i limiti alle biomasse citati). È essenziale consultare sempre le delibere regionali vigenti poiché la Lombardia aggiorna spesso la normativa tecnica (siti utili: Cestec, Finlombarda, portale Energia RL).

Normativa Comunale – Milano

Il Comune di Milano, in virtù delle sue competenze in materia urbanistica e ambientale, ha introdotto regolamenti e provvedimenti che impattano direttamente sulla gestione energetica degli edifici e degli impianti termici in città. Di seguito i principali:

  • Regolamento Edilizio di Milano (2014, aggiornato 2015): entrato in vigore il 26/11/2014, sostituendo il precedente del 1999​

assolombarda.it

. Oltre a disciplinare aspetti urbanistici, contiene importanti norme energetiche e di sicurezza per gli edifici:

    • Fascicolo del fabbricato: obbligatorio per edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione importante. Deve includere, tra i vari documenti, la relazione energetica, il certificato di prestazione energetica e i certificati di prevenzione incendi relativi all’edificio​

assolombarda.it

. Ciò formalizza l’obbligo di tenere traccia della conformità energetica e antincendio e di consegnare tale fascicolo al nuovo proprietario in caso di vendita​

assolombarda.it

.

    • Requisiti prestazionali e FER: il Regolamento impone che gli edifici produttivi nuovi o in sostituzione edilizia rispettino limiti stringenti di fabbisogno annuo di energia primaria per il riscaldamento, oltre a obblighi di produzione di energia da fonti rinnovabili in sito e di efficienza per l’illuminazione​

assolombarda.it

. Anche per le ristrutturazioni di edifici esistenti sono previsti incentivi volumetrici (aumento di superficie) se raggiungono elevati livelli di sostenibilità ed efficienza​

assolombarda.it

. In pratica, il Comune di Milano vincola le nuove costruzioni a standard superiori a quelli minimi: un EGE coinvolto in progetti edilizi milanesi dovrà assicurare il rispetto di questi requisiti locali (es.: installazione di fotovoltaico, sistemi efficienti di illuminazione, riduttori di consumo idrico, ecc.) per consentire l’ottenimento di bonus edilizi e permessi.

    • Altri obblighi: il Regolamento Edilizio di Milano ha anticipato temi poi divenuti nazionali: ad esempio l’obbligo di contabilizzazione del calore nei condomini era già promosso, così come l’isolamento termico nelle ristrutturazioni. Inoltre, prevede verifiche di idoneità statica per edifici >50 anni, ma questo è un aspetto strutturale (non energetico) comunque da considerare nei progetti integrati di riqualificazione.
  • Regolamento per la Qualità dell’Aria (2021): Milano è tra le prime città italiane ad aver adottato un vero e proprio regolamento comunale per migliorare la qualità dell’aria. Approvato dal Consiglio Comunale a fine 2020, contiene misure graduali su traffico, riscaldamento e altre sorgenti di emissioni. Disposizione chiave per gli impianti termici: divieto d’uso delle caldaie a gasolio (olio combustibile) negli impianti civili a partire dalla stagione termica 2022-2023. In concreto, dal 1° ottobre 2022 non è più consentito utilizzare generatori di calore a gasolio negli edifici del territorio comunale (fatta eccezione per quelli >3 MW in impianti centralizzati di quartiere)​

comune.milano.it

. Questa misura, anticipata già nel 2020 dal Sindaco​

ilgiorno.it

, ha dato 3 anni di tempo ai circa 1.500 condomìni milanesi ancora dotati di caldaie a gasolio per sostituirle con impianti meno inquinanti​

ilgiorno.it

. Un’ordinanza sindacale ha formalizzato il divieto definendo fuorilegge tali caldaie dall’inverno 2023​

ilgiorno.it

. Per un EGE operante a Milano, ciò ha una forte rilevanza pratica: egli deve aver già assistito i clienti condomini o aziende nell’adeguamento degli impianti di riscaldamento, passando da gasolio a metano, teleriscaldamento o pompe di calore, usufruendo magari degli incentivi (es. Conto Termico, Ecobonus) per mitigare i costi. Dal 2023 in poi, la presenza di una caldaia a gasolio funzionante in città costituisce violazione sanzionabile dalle autorità locali.

  • Ordinanze stagionali sugli impianti termici: ogni anno il Sindaco emette un’ordinanza che regola l’accensione degli impianti di riscaldamento in deroga alle norme nazionali, tenuto conto dell’andamento climatico. Ad esempio, per l’inverno 2023-2024 l’ordinanza n.65/2023 ha posticipato l’accensione al 29 ottobre viste le temperature miti, ed eventualmente ordinato spegnimenti anticipati in caso di emergenze smog. Tali ordinanze applicano localmente la flessibilità prevista dal DPR 74/2013, e l’EGE deve monitorarle per assicurare che i propri clienti gestiscano gli impianti nei limiti consentiti (durata giornaliera ridotta in caso di temperature elevate, etc.).
  • Iniziative facoltative e Piani: oltre alle norme cogenti sopra citate, Milano ha un Piano Aria e Clima (PAC) approvato nel 2022 che, pur non essendo legge, traccia linee di intervento: es. incentivare pompe di calore, solare e teleriscaldamento; creare Zone a Zero Emissioni; promuovere le Energy Community. L’EGE può trarre spunto da tali indirizzi (e da eventuali bandi comunali collegati) per proporre soluzioni avanzate ai clienti, mantenendoli allineati con gli obiettivi futuri della città.

Riepilogo: In conclusione, un Esperto in Gestione dell’Energia che opera in Lombardia (e Milano) deve districarsi in un panorama normativo multilivello: Direttive Europee che spingono verso obiettivi sempre più ambiziosi di efficienza e decarbonizzazione, leggi nazionali che rendono operativi tali obiettivi con obblighi di diagnosi energetica, standard edilizi e adempimenti antincendio, norme regionali lombarde che alzano l’asticella (specie per impianti termici, ispezioni e qualità dell’aria) e regole comunali milanesi che anticipano la transizione energetica urbana (bandendo le fonti più inquinanti e incentivando edifici sostenibili). Mantenersi aggiornati su questi riferimenti – ad esempio sulle nuove direttive UE del 2023, o sulle delibere regionali recenti – è parte integrante del ruolo dell’EGE, il quale deve tradurre le norme in azioni concrete: conformità impiantistiche, audit accurati, piani di efficienza e sostituzione impianti orientati non solo al risparmio economico, ma anche al rispetto di vincoli ambientali e di sicurezza.

assolombarda.it

ilgiorno.it

 

Lascia un commento

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui all'informativa sulla privacy

CST EBM è un servizio esclusivo di C.S.T. | All rights reserved. | Privacy Policy