Sono in arrivo le nuove norme antincendio per i condomìni e gli edifici di civile abitazione. L’entrata in vigore del nuovo decreto sulla sicurezza antincendi è infatti stata confermata per il 6 maggio 2019.
È da qualche tempo che noi di CST ne parliamo con gli amministratori e i nostri clienti, mettendoli in guardia su questa novità. Ci teniamo a fare in modo che il tuo condominio rispetti tutte le norme vigenti e vogliamo consigliarti sulle misure da adottare.
In fondo, la stessa facciata degli edifici è un tema che ci tocca da vicino. Infatti, il Certificato di Idoneità Statica (che include la verifica sulle facciate) e la coibentazione (cappotto termico) rientrano tra i nostri servizi.
Qual è lo scopo della nuova normativa antincendio 2019?
Per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al dpr 151/2011, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di:
- limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all’interno della costruzione e inizialmente non interessati dall’incendio;
- limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell’edificio);
- evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.
Sicurezza antincendio condominio: tutti i requisiti
Ecco i requisiti da rispettare a secondo la nuova normativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi sopra citati.
- I prodotti isolanti presenti in una facciata, comunque realizzata secondo quanto indicato nelle definizioni di cui al punto 2, devono essere almeno di classe 1 di reazione al fuoco ovvero classe B-s3-d0, in accordo alla decisione della Commissione europea 2000/147/CE del 8.2.2000.
- Qualora la facciata dell’edificio sia composta da materiali fragili, ovvero che in caso di incendio possono dare luogo a rotture e distacchi di parti non minute, deve essere assicurato che gli sbarchi delle vie di esodo e i luoghi sicuri esterni risultino protetti dalla caduta delle parti della facciata.
In generale, non sono richiesti requisiti di resistenza al fuoco per gli elementi della facciata che appartengono a compartimenti aventi carico d’incendio specifico, al netto del contributo rappresentato dagli isolanti eventualmente presenti nella facciata, minore o uguale a 200 MJ/mq. Non sono richiesti requisiti di resistenza al fuoco per gli elementi della facciata che appartengono a compartimenti all’interno dei quali il valore del carico di incendio specifico è superiore a 200 MJ/mq se essi sono provvisti di un sistema di spegnimento ad attivazione automatica.
Infine, tali disposizioni si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e per quelli esistenti che siano oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore del decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate.
La sicurezza viene prima di tutto in un condominio. Per questo CST si mette a disposizione dei suoi clienti per verificare che i loro condomìni rispettino la nuova norma antincendio e consigliare eventuali misure da adottare.
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