Cambia la normativa antincendioper i condomìni.
I Vigili del Fuoco hanno approvato la bozza di regola tecnica integrativa del DM 246/1987 per l’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione con altezza antincendi superiore a 12 metri.
CST Energy Building Manager (EBM) è in grado di verificare che il tuo condominio rispetti la nuova norma e, in caso, consigliarti sulle misure da adottare.
Altezza antincendi e i 4 livelli di prestazione antincendio
Attenzione, per “altezza antincendi” non si intende l’altezza dell’edificio, bensì un parametro di rischio che indica l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.
Proprio in base all’altezza antincendi dell’edificio, la nuova bozza di regola tecnica individua quattro livelli di prestazione antincendio:
- P. 0 per edifici di altezza antincendi da 12 a 24 metri.
- P. 1 per edifici di altezza antincendi da 24 a 54 metri.
- P. 2 per edifici di altezza antincendi oltre 54 fino a 80 metri.
- P. 3 per edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.
Per ciascun livello, vengono stabiliti compiti e funzioni del responsabile dell’attività antincendio e degli occupanti. Sia per quanto riguarda le misure da attuare in caso d’incendio, sia per quelle preventive. Ad esempio, la diffusione dell’allarme, il corretto uso delle porte tagliafuoco, la percorrenza in sicurezza dei percorsi di esodo, il corretto deposito dei materiali combustibili, ecc.
Inoltre, in ogni condominio diventa obbligatorio affiggere un foglio illustrativo con riportati i numeri di telefono per l’attivazione dell’emergenza, i divieti e le precauzioni da osservare, e le istruzioni per garantire l’esodo in caso di incendio.
Scarica la bozza di regola tecnica per approfondire le misure gestionali di ciascun livello.
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